All’esdebitazione è dedicato l’intero Capo X del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, precisamente gli articoli dal 278 al 283 che, di fatto, riprendono (ampliandola) la normativa già prevista dalla Legge fallimentare.
L’esdebitazione del fallito consiste nella definitiva liberazione del debitore da qualsiasi debito rimasto non pagato dopo la chiusura della liquidazione giudiziale (nuovo termine che ha sostituito il “fallimento”), consentendogli in questo modo di recuperare la capacità di svolgere una nuova attività economica. La legge esclude l’applicabilità di tale beneficio ai fallimenti chiusi prima dell’entrata in vigore della riforma della L. Fallimentare.
Condizione fondamentale per proporre la domanda di esdebitazione è la soddisfazione almeno parziale dei creditori ammessi.
Per quanto invece riguarda i soggetti non fallibili, la procedura di esdebitamento si avvia con la presentazione di apposita istanza da rivolgere ad un Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), che è un ente terzo, indipendente e imparziale. Questo ente valuta il rispetto dei presupposti normativi e procede alla nomina di un professionista gestore della crisi, che sarà colui che assisterà il debitore nella ristrutturazione del suo debito e per la successiva soddisfazione dei creditori.
Il debitore formulerà una proposta, consistente in un progetto di ripianamento dei debiti, recante l’indicazione degli importi e dei tempi di pagamento. Successivamente il progetto verrà sottoposto all’esame del gestore della crisi e dei creditori. L’accordo potrà dirsi raggiunto se si esprimerà favorevolmente almeno una percentuale di creditori che rappresentino il 60% debito.
Qualora il debitore rivestisse la qualifica di consumatore e, quindi, si tratti di debiti che non riguardano l’attività professionale in corso, potrà proporre un piano di ristrutturazione del debito che preveda gli stessi tratti distintivi del progetto di ripianamento, ma senza la necessità del parere favorevole dei creditori.
In alternativa, il debitore potrà chiedere la liquidazione del proprio patrimonio individuando i beni da vendere con il gestore della crisi, destinando il ricavato al soddisfacimento totale o parziale dei creditori.
Per affrontare questo processo, appare evidente come il debitore necessiti di essere affiancato da professionisti di settore che lo aiutino a formulare un progetto di ripianamento efficace: i consulenti Andrew&Sax possono rappresentare un supporto fondamentale in questo processo.