L’esdebitazione nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza

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Imprenditori e consumatori possono ottenere la liberazione dai debiti non pagati: l’istituto giuridico dell’esdebitazione nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs 14/2019) di cui stiamo diffusamente parlando sul nostro blog sin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento giuridico proprio per l’impatto estremamente positivo nella concreta operatività del lavoro d’impresa, riprende e rafforza uno degli strumenti di tutela più efficaci già messi in campo anni addietro dal legislatore, e precisamente l’istituto dell’esdebitazione.

Come abbiamo più volte rimarcato, il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa – entrato in vigore a partire dal 15 Luglio 2022 – introduce una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali che ha, anzitutto, la finalità di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, evitando che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa condurre ad uno stato di crisi irreversibile.

In questa mutata ottica si inserisce perfettamente lo strumento dell’esdebitazione il quale, anche se formalmente era già presente nel nostro ordinamento in quanto introdotto per la prima volta dalla Legge Fallimentare, viene modificato e rafforzato dal nuovo Codice, trovando non solo un ambito di applicazione più ampio, ma finalmente una trattazione compiuta e organica.

Approfondiamo insieme.

Esdebitazione nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: di cosa si tratta

Per “esdebitazione” si intende la liberazione del soggetto (imprenditore ed oggi anche consumatore) dai debiti non onorati; l’effetto di tale procedura è quello di ottenere l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che preveda la liquidazione dei beni.

In altri termini il debitore fallito, che non abbia potuto ripianare integralmente i propri debiti attraverso il fallimento, potrà ugualmente – in presenza di determinate condizioni – ricorrere ad uno strumento che “ripulisca” completamente il suo profilo patrimoniale rendendo di fatto non più esigibili i residui debiti che non siano stati soddisfatti in ambito fallimentare.

Nelle procedure fallimentari non sempre tutti i creditori ammessi al passivo vengono soddisfatti integralmente: ciò dipende dal sistema di graduazione dei crediti, in base al quale vengono preferiti i creditori privilegiati, primi fra tutti quelli ipotecari (perlopiù banche), e poi i creditori chirografari, cioè coloro che per legge non hanno un diritto privilegiato.

Se, pertanto, i beni fallimentari non sono sufficienti a coprire tutti i crediti ammessi al passivo, si verificherà l’incapienza del patrimonio e la conseguente mancata soddisfazione di alcuni creditori. Il nostro ordinamento, in ogni caso, consente loro di agire nei confronti dell’imprenditore fallito incapiente anche dopo la chiusura del fallimento, fino a totale soddisfacimento dei propri diritti, a meno che il fallito non presenti al Giudice fallimentare una richiesta di esdebitazione; tale possibilità prevista nella legge fallimentare all’art. 142, è stata confermata, con qualche modifica, nella riforma contenuta nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che ha non solo confermato l’esdebitazione in favore dell’imprenditore sottoposto ad una delle procedure di liquidazione previste per legge, ma anche esteso il beneficio al consumatore persona fisica nell’ambito della liquidazione controllata da sovraindebitamento e al soggetto privato.

Come funziona la procedura di esdebitazione

All’esdebitazione è dedicato l’intero Capo X del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, precisamente gli articoli dal 278 al 283 che, di fatto, riprendono (ampliandola) la normativa già prevista dalla Legge fallimentare.

L’esdebitazione del fallito consiste nella definitiva liberazione del debitore da qualsiasi debito rimasto non pagato dopo la chiusura della liquidazione giudiziale (nuovo termine che ha sostituito il “fallimento”), consentendogli in questo modo di recuperare la capacità di svolgere una nuova attività economica. La legge esclude l’applicabilità di tale beneficio ai fallimenti chiusi prima dell’entrata in vigore della riforma della L. Fallimentare.

Condizione fondamentale per proporre la domanda di esdebitazione è la soddisfazione almeno parziale dei creditori ammessi.

Per quanto invece riguarda i soggetti non fallibili, la procedura di esdebitamento si avvia con la presentazione di apposita istanza da rivolgere ad un Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), che è un ente terzo, indipendente e imparziale. Questo ente valuta il rispetto dei presupposti normativi e procede alla nomina di un professionista gestore della crisi, che sarà colui che assisterà il debitore nella ristrutturazione del suo debito e per la successiva soddisfazione dei creditori.

Il debitore formulerà una proposta, consistente in un progetto di ripianamento dei debiti, recante l’indicazione degli importi e dei tempi di pagamento. Successivamente il progetto verrà sottoposto all’esame del gestore della crisi e dei creditori. L’accordo potrà dirsi raggiunto se si esprimerà favorevolmente almeno una percentuale di creditori che rappresentino il 60% debito.

Qualora il debitore rivestisse la qualifica di consumatore e, quindi, si tratti di debiti che non riguardano l’attività professionale in corso, potrà proporre un piano di ristrutturazione del debito che preveda gli stessi tratti distintivi del progetto di ripianamento, ma senza la necessità del parere favorevole dei creditori.

In alternativa, il debitore potrà chiedere la liquidazione del proprio patrimonio individuando i beni da vendere con il gestore della crisi, destinando il ricavato al soddisfacimento totale o parziale dei creditori.

Per affrontare questo processo, appare evidente come il debitore necessiti di essere affiancato da professionisti di settore che lo aiutino a formulare un progetto di ripianamento efficace: i consulenti Andrew&Sax possono rappresentare un supporto fondamentale in questo processo.

Le principali novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa

Rispetto alla disciplina precedente, il nuovo Codice introduce alcune novità significative:

  1. La dichiarazione di esdebitazione del Tribunale è operata d’ufficio se avviene in sede di chiusura della procedura; occorre invece la domanda del debitore qualora siano trascorsi 3 anni e la procedura non sia ancora chiusa;
  2. Il debitore ha diritto di conseguire l’esdebitazione decorsi 3 anni dal momento dell’apertura della liquidazione. Se la procedura si chiude prima, si potrà ottenere l’esdebitazione con il provvedimento di chiusura;
  3. Si riduce il periodo temporale minimo che deve intercorrere tra una esdebitazione e l’altra: 5 anni anziché gli 8 o 10 previsti precedentemente. Inoltre, viene introdotto il limite delle due esdebitazioni massimo;
  4. Viene introdotta la possibilità di esdebitazione per le Società, sia di persone che di capitali, con alcuni limiti che vedremo più avanti;
  5. L’esdebitazione della società ha effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
  6. L’esdebitazione non è più subordinata alla soddisfazione, anche parziale, dei creditori. E’ tuttavia previsto, a tutela dei creditori, che se entro quattro anni dal decreto di ammissione del Giudice sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento, il beneficiario deve provvedere al pagamento dei debiti limitatamente alle sopravvenute utilità.

Esdebitazione del sovraindebitato: tra i beneficiari anche i soggetti privati

Una delle novità più significative introdotte, come abbiamo visto, consiste nella esdebitazione del sovraindebitato, che consente anche al privato l’accesso ai benefici che un tempo erano riservati unicamente all’imprenditore. L’art 283 fa infatti espresso riferimento alla liquidazione controllata che costituisce una procedura da sovraindebitamento a cui può accedere il consumatore persona fisica.

Il beneficio è tale che si consente l’accesso all’esdebitazione, al fuori dalla procedura di liquidazione controllata, anche al soggetto che non sia in grado di offrire alcuna utilità, diretta o indiretta, ai propri creditori: questo significa che l’imprenditore che si trovi in una situazione di totale incapienza può ottenere la liberazione totale dai propri debiti.

Le preclusioni e i limiti dell’esdebitazione

L’ammissione al beneficio dell’esdebitazione prevede alcune limitazioni che è opportuno avere bene a mente:

  1. Innanzitutto è prevista solamente in favore del debitore: pertanto non libera eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso nonché i fideiussori;
  2. Inoltre non opera per gli obblighi di mantenimento e alimentare e per i debiti dovuti a titolo di risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
  3. Non opera inoltre nemmeno per la liberazione da sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Per completezza occorre evidenziare come, nell’ambito della procedura fallimentare, il beneficio della esdebitazione non sia più limitato alle sole persone fisiche ma anche alle società o altri enti, a condizione che i requisiti che abbiamo elencato poco sopra, necessari per l’accesso al beneficio, siano presenti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l’apertura della procedura liquidatoria.

In questo caso, l’accesso al beneficio della esdebitazione avrà efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Quali sono i requisiti per chiedere l’esdebitazione

Il beneficio della esdebitazione è concesso a condizione che sussistano le seguenti condizioni in capo al soggetto (imprenditore o privato) che accede alla procedura:

  • non vi sia stata condanna con sentenza passata in giudicato per: bancarotta fraudolenta, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
  • non vi sia stata distrazione dell’attivo o esposizione di passività insussistenti, così da aggravare o rendere molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio
  • non vi sia stato ricorso abusivo al credito;
  • sia riscontrabile una condotta collaborativa con gli organi della procedura concorsuale o di liquidazione volontaria e non si siano verificate condotte ostacolative allo svolgimento della procedura stessa;
  • non si abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine e comunque non si abbia beneficiato della procedura per più di due volte.

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