Il NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, costituito da 391 articoli, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, sostituendosi alla “legge fallimentare” (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e alla disciplina sulla “composizione della crisi da sovraindebitamento” (legge n. 3/2012).
Tra le novità introdotte dal nuovo Codice c’è la considerazione della crisi come un fenomeno fisiologico della vita dell’impresa.
Viene, così, eliminato ogni riferimento al termine ‘‘fallimento’ – sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” – e con esso ogni connotazione di discredito personale e morale dell’imprenditore insolvente.
Si tratta di una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali che ha, anzitutto, la finalità di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, evitando che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa condurre ad uno stato di crisi irreversibile.
In quest’ottica viene introdotto un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento.
In tale rinnovato contesto tutte le imprese dovranno dotarsi di un apparato di controllo, sia organizzativo sia amministrativo contabile, grazie al quale sarà possibile intercettare in anticipo la crisi.
In altri termini tutte le imprese dovranno disporre di strumenti per tenere sotto controllo, nel breve periodo, i flussi di cassa e, nel medio-lungo periodo, il business plan.
Questo dovrebbe consentire all’impresa di intervenire per tempo ed evitare l’insorgere della crisi preservando il futuro dell’impresa.
Si capisce bene come questo sistema deve basarsi su di un sistema contabile e di controllo di gestione opportunamente sviluppato ed evoluto.
Infine, il “sistema di allerta” costituisce l’aspetto centrale della riforma della crisi d’impresa.
Un sistema di segnalazione tempestiva volto a intercettare anticipatamente la crisi attraverso una diagnosi precoce.
In caso di difficoltà dell’impresa, secondo il nuovo Codice della crisi, l’imprenditore deve, infatti, “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Le imprese, quindi, dovranno trasformare questa criticità in un’occasione per dotarsi di strumenti e strategie mirate alla gestione dei flussi di cassa e, soprattutto, per implementare nuovi strumenti di monitoraggio.
In altri termini la funzione amministrazione e controllo diviene a tutti gli effetti strategica e, per questo motivo, la stessa andrà correttamente supportata e sostenuta con gli investimenti necessari.