Nuovo Decreto Aiuti quater, tutte le novità introdotte

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NuovoDecretoAiutiQuarter

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Sono poche le modifiche apportate al disegno di legge n. 176/2022 depositato in Parlamento il 18 novembre 2022: il Nuovo Decreto Aiuti quater è stato recentemente convertito in legge. Ecco tutte le novità

E’ stata finalmente pubblicata in GU n 13 del 17 gennaio la legge di conversione del Decreto Aiuti quater; la norma, rispetto al precedente testo della proposta governativa, ha effettuato alcune conferme ma anche diverse novità.

Tra le numerose integrazioni e correzioni introdotte figurano le novità per le cessione dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, con l’aumento da 4 a 5 del numero massimo dei passaggi possibili, e la proroga dei termini per la compensazione dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e al quarto trimestre del 2022. Novità anche per il credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca riconosciuto per il quarto trimestre 2022. Via libera definitivo alla riduzione dal 110% al 90%, tranne che per alcune eccezioni, dell’aliquota agevolativa del superbonus.

Nuovo Decreto Aiuti quater: le modifiche apportate in sede di conversione

Nell’approvare il testo definitivo del nuovo decreto, il parlamento ha apportato alcune modifiche; vediamone le principali.

Modifiche ai crediti energia

Una delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 179/2022 riguarda il posticipo del termine per la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi 6 mesi del 2022.

Infatti, per espressa previsione normativa, tutti i crediti in oggetto relativi al mese di dicembre 2022, al bimestre ottobre/novembre 2022 (previsti dal DL aiuti ter) ed al terzo trimestre 2022 (previsti dal DL aiuti bis) sono utilizzabili in compensazione esclusivamente entro la data del 30/09/2023.

Tali crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma per una sola volta; la possibilità di successiva cessione è infatti possibile solo per ulteriori 3 volte e solo se effettuate a favore:

  • di banche;
  • di intermediari finanziari;
  • di società appartenenti a un gruppo bancario;
  • di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In caso di cessione, i crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023.

Credito di imposta carburanti agricoltura e pesca

Con l’art. 2-bis si posticipano di tre mesi, dal 31.03.2023 al 30.06.2023, i termini entro cui è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 il credito d’imposta del 20% spettante alle imprese esercenti:

  • attività agricola e della pesca;
  • attività agromeccanica (codice Ateco 01.61).

In entrambi i casi, la finalità del credito deve essere l’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre del 2022, oppure anche l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Anche in tale ipotesi, il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione a meno che effettuata in favore dei soggetti che abbiamo visto poso sopra.

Il superbonus

L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento.

In ogni caso, la norma proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari; inoltre riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di effettuare la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.

Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.

Infine, viene riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus: limitatamente infatti ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura siano state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, è possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Ma la disposizione più interessante per le imprese riguarda una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus: SACE, infatti, potrà concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

Nuovo Decreto Aiuti quater: le disposizioni confermate

Tra le disposizioni contenute nel testo originario del decreto che non hanno subito modifiche durante l’iter di conversione, si segnalano:

  • la possibilità per le imprese residenti in Italia di richiedere ai fornitori di rateizzare l’importo eccedente i corrispettivi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (e fatturati entro il 30 settembre 2023) e l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (articolo 3, commi da 1 a 7).
    L’istanza di rateizzazione ai fornitori dovrà essere formulata secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’opzione per la rateazione comporta la rinuncia ai crediti d’imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, disciplinati dal D.L. n. 144/2022, e ai crediti di imposta energia elettrica e gas per il mese di dicembre 2022 di cui all’articolo 1;
  • la proroga al 31 dicembre 2023 dell’operatività della garanzia SACE “SupportItalia”, di cui all’art. 15 del D.L. n. 50/2022 (articolo 3, comma 9);
  • il credito d’imposta a favore di commercianti ed esercenti per le spese sostenute nel 2023 per adeguare i registratori telematici. Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni dispositivo e, in ogni caso, è concesso nel limite di spesa di 80 milioni di (articolo 8).

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