L’importanza di monitorare la centrale rischi

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Monitorare la centrale rischi

Monitorare la centrale rischi

La centrale dei rischi, croce e delizia di ogni imprenditore, è una banca dati informatica in cui le banche inseriscono dati relativi a tutti coloro che accedono ai servizi finanziari.

In pratica, una sorta di sistema informativo che riporta ogni informazione relativa a chiunque richieda finanziamenti a qualsiasi titolo, purchè superiori ad un certo importo.

Da qui, l’importanza di monitorare la centrale rischi: avere sempre la contezza di ciò che gli istituti di credito sanno di te, così da poter controllare il modo in cui ti valutano le banche.

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L’importanza di monitorare la centrale rischi: cos’è la centrale rischi?

Secondo la definizione che ne dà la stessa Banca d’Italia, la Centrale Rischi è una banca dati, cioè un archivio di informazioni, sui debiti che famiglie e imprese hanno contratto verso il sistema bancario e finanziario.

La gestione della CR è rimessa alla Banca d’Italia, che ne garantisce trasparenza e corretto funzionamento.

In centrale rischi vengono segnalati sia i finanziamenti (mutui, prestiti personali, aperture di credito…), sia le garanzie, purchè il relativo importo sia:

  • Superiore a 30.000 euro: per i clienti in bonis
  • Superiore a 250 euro: per i clienti classificati a sofferenza.

Da questa banca dati, dunque, gli istituti di credito traggono informazioni per valutare l’affidabilità di chiunque richieda una qualsiasi forma di finanziamento. Ecco quindi l’importanza di monitorare la centrale rischi: ognuno di noi ha infatti il diritto di sapere se risulta segnalati nella CR e da chi, ed anche di chiedere la correzione delle informazioni presenti qualora siano sbagliate.

Nuove regole in materia creditizia

In questo momento di particolare complessità avvertita a livello mondiale, occorreva dare un segno di fermezza e stabilità anche per l’operatività degli istituti di credito.

La Banca Centrale Europea è quindi intervenuta per uniformare i criteri normativi resi quanto mai necessari per contrastare il periodo di forte incertezza economica successiva alla pandemia da Covid-19.

Le nuove regole sono il frutto di un lungo processo normativo iniziato nel 2016 e rappresentano l’esito di un difficile compromesso negoziale europeo, con posizioni di partenza molto differenti. Per il nostro Paese, dove le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021, vengono introdotti criteri differenti da quelli precedentemente utilizzati dalle banche italiane e, per alcuni aspetti, più stringenti.

La centrale rischi: il default bancario

Le banche sono soggetti estremamente burocratizzati. Ciò significa che, al loro interno, seguono protocolli che sanciscono regole molto rigide per la loro operatività.

Conoscere da vicino queste regole rappresenta dunque un vantaggio, soprattutto in relazione all’importanza di monitorare la centrale rischi.

Iniziamo da uno dei concetti essenziali che sono particolarmente importanti per l’operatività delle banche: il default bancario. Si tratta di un criterio fondamentale per il calcolo dei requisiti patrimoniali che ogni soggetto deve possedere per poter accedere al credito (cosiddetto merito creditizio).

È una condizione che si verifica ogni volta che:

  • La banca ritiene improbabile che il debitore sia in grado di onorare i suoi debiti verso sé stessa o verso altri istituti di credito;
  • Il debitore risulta in arretrato di oltre 90 giorni verso la banca ed il gruppo cui essa appartiene.

Come viene applicato il concetto di default bancario

Alcuni chiarimenti si sono resi necessari per la corretta ed uniforme applicabilità del default bancario, in particolare per quanto attiene:

  • Al calcolo dei giorni di scaduto, che non inizia più da quello successivo alla data contrattualmente prevista per il pagamento, ma dal superamento della “soglia di rilevanza”;
  • Alle cause di sospensione del calcolo, come ad esempio le moratorie dei pagamenti;
  • Al momento di uscita dallo stato di default, che può avvenire almeno dopo 3 mesi dalla regolarizzazione in caso di credito deteriorato non ristrutturato, oppure dopo almeno 12 mesi negli altri casi

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Banca d’Italia e poteri di vigilanza

Se quelle viste sinora sono le regole disposte a livello europeo dalla BCE per un’esigenza di uniformità normativa, La Banca d’Italia ha a sua volta stabilito alcuni ulteriori criteri interni, validi per tutte le banche nazionali.

Il dies a quo

Innanzitutto, il momento iniziale dal quale far partire il conteggio dei giorni di scaduto (cosiddetto dies a quo) coincide con quello in cui il credito diventa esigibile.

Per i crediti commerciali il cui debitore sia una amministrazione pubblica, il calcolo dei giorni di arretrato decorre dal momento in cui il credito diviene esigibile in base al diritto a esso applicabile salvo che specifiche disposizioni di legge prevedano diversamente

Compensazione dell’arretrato con i margini disponibili

In base alla nuova disciplina sul default bancario, non è permessa la compensazione di posizioni scadute esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito.

Livello di calcolo della soglia di rilevanza

La rilevanza di un’esposizione creditizia in arretrato ai fini della classificazione di un debitore a default deve sempre essere valutata facendo riferimento all’esposizione complessiva del gruppo bancario.

La centrale rischi e il default bancario

L’importanza di monitorare la centrale rischi, come abbiamo visto, ha acquistato una connotazione fondamentale in periodo post Covid-19. Il concetto di default bancario, definito con criteri rigorosi ed uniformi in tutto il territorio europeo, è stato ulteriormente chiarito dalla Banca d’Italia.

Occorre sapere esattamente come gli istituti di credito inquadrino il potenziale cliente, quali requisiti richiedano per concedere finanziamenti e come costruiscono il merito creditizio di ciascuno di noi.

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