Il credito d’imposta formazione 4.0 è uno degli incentivi che il governo ha promosso a favore delle imprese, per dare un aiuto tangibile nella formazione del personale nelle nuove tecnologie.
Tale agevolazione, esistente sin dal 2018, ha subìto modifiche ed integrazioni nel corso degli anni e, salvo proroghe, cesserà il 31/12/2022.
Cosa prevede quindi la misura di questo specifico credito d’imposta per l’anno 2022? Come si articola la formazione digitale? Scopriamo i dettagli del Piano Nazionale e vediamo come sfruttare al meglio quest’opportunità per il tuo business.
La cosiddetta “industria 4.0” è un’espressione coniata per definire quella che molti credono essere la quarta rivoluzione industriale, quella caratterizzata dal digitale. Le nuove tecnologie stanno infatti influenzando il modo di fare impresa, e probabilmente il trend non farà altro che rafforzarsi.
Sono, in particolare, due le direttrici che questa rivoluzione sta seguendo:
Oggi anche una piccola impresa come un negozio o un meccanico ha a disposizione un database pieno di dati sui suoi clienti. Mentre fino a qualche anno fa queste informazioni giacevano dimenticate, oggi sono un tesoro prezioso da sfruttare per operazioni di marketing.
- L’interazione con le macchine
Oltre alla gestione dei dati, la tecnologia ci aiuta anche da un punto di vista “manuale”: oggi esistono macchine in grado di compiere operazioni molto complesse. L’interazione e il corretto utilizzo di queste macchine sono un forte propulsore per lo sviluppo di un’impresa.
Meglio, quindi, non farsi trovare impreparati, e cogliere le opportunità che il settore tecnologico offre.
Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle imprese, piccole o grandi che siano, il credito d’imposta formazione 4.0 dovrebbe ricoprire un ruolo primario tra gli incentivi messi a disposizione dalla legge.
Quello che bisogna fare è capire con esattezza quale tipo di formazione rientra tra gli incentivi, e come partire da questi per creare un vero e proprio programma di formazione digitale per la propria impresa.
Il credito d’imposta formazione 4.0 è solo una parte dei più ampio Piano Nazionale Impresa 4.0. Con questo piano si prevedono tre principali linee guida da seguire:
- Agire su fattori abilitanti
- Intervenire con azioni orizzontali e non verticali
- Operare in una logica di neutralità tecnologica
Il credito d’imposta formazione 4.0 si occupa quindi delle cosiddette “tecnologie abilitanti”.
Si tratta di una misura introdotta alla fine del 2017 dal governo con la legge n.205.
Inizialmente, la legge prevedeva l’erogazione degli incentivi soltanto per l’anno 2018, configurandosi come un regime di aiuti alla formazione.
Nel primo periodo successivo all’applicazione della legge si creò una grande confusione su quale tipo di formazione fosse ammessa, quali fossero i requisiti e altri interrogativi, che resero necessaria l’emanazione di una circolare, quella del 3 dicembre 2018, contenente tutti i chiarimenti.
In sostanza, con il credito d’imposta formazione 4.0 si ottiene appunto un credito d’imposta pari ad una percentuale applicata alle spese relative al personale impegnato nelle attività di formazione digitale, limitato alle ore o giorni di formazione e con un tetto massimo diverso a seconda della dimensione del beneficiario.
Nello specifico, a seguito del D.L. 50/2022, per l’anno 2022 le aliquote variano a seconda della tipologia di docenti e di imprese beneficiarie, oltre che di data di avvio del progetto formativo.
Per progetti avviati dall’01/01/2022 al 17/05/2022, le aliquote sono le seguenti:
- Per le PICCOLE IMPRESE, il beneficio sarà pari al 50% delle spese ammissibili e con un limite massimo annuale di 300.000,00 euro;
- Per le MEDIE IMPRESE, il beneficio sarà pari al 40% delle spese ammissibili e con un limite massimo annuale di 250.000,00 euro;
- Per le GRANDI IMPRESE, il beneficio sarà pari al 30% delle spese ammissibili e con un limite massimo annuale di 250.000,00 euro.
Per i progetti formativi avviati dal 18/05/2022, le aliquote del credito sono le seguenti:
Le aliquote maggiorate, di cui al presente prospetto spettano nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.
Si tratta in particolare:
- dei soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
- delle Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;
- dei soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12/01/2001;
- dei soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000
- settore EA 37;
- degli Istituti tecnici superiori;
- dei centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
- degli European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.
Ma in cosa consiste questa formazione digitale a cui i dipendenti dovrebbero sottoporsi?
Si tratta di un insieme di attività che hanno a che fare con le nuove tecnologie, tra cui:
- Internet
- Robotica
- Prototipazione
- Cyber security
- Big data
- Realtà virtuale
- Stampa 3D
E molto altro.
Un insieme di attività variegate, che ovviamente vanno a dipendere molto dall’attività che l’azienda svolge.
Ma se alcune di queste attività digitali sono molto settoriali (difficilmente un macellaio si occuperà di stampa 3D), altre sono invece comuni a tutte le attività, come l’utilizzo di Internet e, con l’introduzione del GDPR lo scorso anno, l’impiego dei dati.
Queste attività devono quindi essere oggetto di formazione disciplinata dai rispettivi CCNL, e al termine della formazione dovrà essere rilasciato un attestato ai dipendenti. Infine, il revisore dei conti rilascerà un’apposita certificazione, senza la quale non è possibile accedere al credito d’imposta.
Il credito si riferisce alle ore in cui i dipendenti hanno frequentato i corsi di formazione, che può essere interna o esterna. Il beneficio si applica però anche ai dipendenti che abbiano svolto il ruolo di docenti o tutor.
La legge di Bilancio 2021 allarga anche l’ambito oggettivo di applicazione.
In particolare, viene chiarito che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di Bilancio 2018, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.
Si tratta nello specifico dei seguenti costi:
– spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
– costi di esercizio per formatori e partecipanti direttamente connessi al progetto di formazione, quali spese di viaggio, materiali e forniture, l’ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota riferita al loro uso per il progetto di formazione (sono escluse le spese di alloggio, tranne quelle minime necessarie per i partecipanti disabili);
– costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
– spese di personale relative ai partecipanti e quelle generali indirette (amministrative, locazione) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Beneficiari di questa misura sono tutte le imprese residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal regime contabile adottato, l’attività esercitata e le modalità di determinazione del reddito.
Si rivolge quindi non solo alle grandi aziende, ma anche alle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle organizzate in regime contabile semplificato.
Il credito d’imposta formazione 4.0 si applica inoltre per le imprese estere con stabili organizzazioni in Italia e per gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa.
Per ottenere il credito d’imposta formazione 4.0 non bisogna presentare alcuna domanda, poiché si accede automaticamente nel momento in cui si redige il bilancio. Ovviamente ci sono degli obblighi di documentazione certificata da seguire, come abbiamo già anticipato. Inoltre, tutta la documentazione relativa alla formazione deve essere conservata a fini ispettivi, e deve essere redatta una relazione finale che illustri le attività svolte.
Andrew & Sax si avvale di docenti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37!