Deposito bilancio e adeguati assetti organizzativi

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Deposito bilancio e adeguati assetti organizzativi

Deposito bilancio e adeguati assetti organizzativi

Con il deposito del bilancio annuale, ogni azienda deve dichiarare di adottare adeguati assetti organizzativi in linea con il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”

Sin dal deposito del bilancio 2022, le imprese hanno un onere in più dettato dal nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”: a partire infatti dal 15/07/2022, in base a quanto previsto dal D.lgs. 83/2022, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio si dovrà per la prima volta dichiarare di essere (o non essere) in regola con la normativa di settore.

E, a questo punto, le scelte uniche possibili (e lecite) sono due:

  1. dichiarare di aver provveduto con la redazione di adeguati assetti come previsto dalla norma;
  2. non dichiarare nulla in merito, attestando implicitamente di non aver adempiuto al dettato del D. lgs. 83/2022.

Va da sé che, in questo secondo caso, bisogna essere consapevoli di aver pubblicamente dichiarato la propria inadempienza circa l’adozione degli assetti anti-crisi: è circostanza nota, infatti, che i bilanci, con nota integrativa e relazione sulla gestione, siano depositati presso le camere di commercio e divengano di pubblico dominio.

Le conseguenze di tale scelta sono intuibili e non solo in termini legali per gli amministratori, ma anche per la stessa immagine dell’azienda: chi vorrebbe avere a che fare con una azienda che non protegge i propri creditori con un adeguato sistema anti-crisi?

La nostra linea di pensiero, lo abbiamo ribadito più volte, è sempre e solo una: trasparenza, efficienza ed un adeguato controllo di gestione sono l’unica strada per mantenere saldo il timone della tua impresa…e anche, ormai, per essere rispettosi della legge.

Gli adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi: da dove origina la norma

L’obbligo di dichiarazione deriva direttamente dalle indicazioni del codice civile: l’art. 2086 c.c., rubricato “Gestione dell’impresa” prescrive in capo all’imprenditore l’obbligo di istituire (e presidiare sul funzionamento) un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa per l’emersione anticipata degli indizi di pre-crisi e della perdita di continuità aziendale. Inoltre, è previsto l’obbligo di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Ma quando può dirsi che gli assetti o le misure siano adeguati? L’art. 3 Codice crisi impresa lo indica chiaramente: devono consentire di:

  • rilevare squilibri tra fonti e impieghi, ricavi e costi, entrate ed uscite, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’impresa; quindi non solo applicando standards generici (le cosiddette KPIs), ma valutando le peculiarità di ciascuna attività di impresa, con applicazione di eventuali correttivi;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e, quindi, la capacità dei flussi di cassa di garantire copertura alle obbligazioni assunte;
  • verificare le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
  • rilevare i segnali di allarme di cui all’art. 3, comma, CCII, con riferimento alle specifiche categorie di debiti scaduti ivi indicate;
  • rendere il sistema informativo dell’impresa idoneo a mettere a disposizione, all’occorrenza, le informazioni qualitative ma anche i dati contabili relativi a:
  • debiti scaduti,
  • iscrizioni a ruolo,
  • debiti riscadenzati,
  • debiti oggetto di moratorie,
  • previsioni sull’andamento della gestione che consentano la stima del Margine Operativo.

L’obbligo di dichiarazione nella relazione sulla gestione al bilancio

Ma venendo allo specifico obbligo di dichiarazione di aver (non aver) istituito gli adeguati assetti di cui parlavamo all’inizio del focus, vediamo come anch’esso derivi direttamente dalle indicazioni del codice civile, che distingue:

  • nel caso delle S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione “… valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; … Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.”
  • Nel caso delle S.r.l.: il legislatore è intervenuto estendendo anche a tali forme societarie le disposizioni, già previste per le S.p.a., per il Presidente del CDA e gli amministratori delegati che hanno l’obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio Sindacale ove presente) con periodicità almeno semestrale “sul generale andamento della gestione” che ricomprende gli obblighi dell’art. 2086 c.c. sull’adozione di adeguati assetti.

L’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.

L’informativa, invece, relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale

Il concetto di adeguatezza negli assetti organizzativi

In linea generale, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando è in grado di garantire lo svolgimento ottimale delle funzioni aziendali; per fare questo, occorre che ogni funzione e compito all’interno dell’azienda siano:

  • chiaramente definiti;
  • razionalmente assegnati attraverso il sistema delle deleghe e della distribuzione dei poteri.

Appare evidente che, affinché un assetto organizzativo sia adeguato, deve essere compatibile con le dimensioni e con la complessità della Società, nonché con la natura e le modalità di perseguimento dell’oggetto sociale.

Venendo al nostro CCII, lo scopo della nuova normativa è quella di consentire la rilevazione tempestiva della crisi e del rischio di perdita della continuità aziendale.

Pertanto, per potersi considerare rispettata la norma, l’imprenditore ha l’obbligo di creare all’interno dell’Azienda una struttura che:

  1. sia adeguata alle sue dimensioni
  2. sia orientata al monitoraggio costante ed efficace dell’equilibrio economico e finanziario.

Solo così sarà possibile prevedere e valutare il verificarsi di una possibile crisi e, in conseguenza della stessa, impedire il rischio che venga compromessa la stessa continuità aziendale.

Ma quali sono i segnali di una crisi d’impresa?

  • La sussistenza di debiti per il pagamento degli stipendi dei dipendenti, scaduti da almeno trenta giorni e di importo pari ad almeno la metà del totale mensile delle retribuzioni;
  • L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore quello dei debiti non scaduti;
  • L’esistenza di esposizioni verso banche ed altri intermediari finanziari, scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato il limite degli affidamenti ottenuti

Deposito bilancio: i rischi di un assetto organizzativo inadeguato

L’imprenditore individuale dunque deve prestare estrema attenzione a rilevare prontamente uno di questi segnali, così da attivare tempestivamente gli strumenti messi a disposizione per la risoluzione della crisi.

Per farlo, come abbiamo visto, deve approntare un assetto organizzativo adeguato. In mancanza, possono verificarsi delle gravi carenze, come ad esempio:

  1. assenza di un sistema di monitoraggio dei rischi aziendali;
  2. concentrazione nelle mani di una sola persona di informazioni vitali per l’impresa, anziché distribuzione delle stesse tra più soggetti;
  3. mancata redazione di un preciso budget aziendale;
  4. contabilità inadeguata;
  5. mancata redazione del rendiconto finanziario.

Tutto questo comporta non solo la perdita della bussola societaria, ma il rischio di una vera e propria responsabilità personale in capo all’imprenditore.

Verificare con regolarità se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, se sussista l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, nonché segnalare immediatamente all’ organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi, è dunque essenziale per la salute stessa dell’impresa individuale.

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