Gestione INPS per soci e amministratori srl: niente più contributi commercianti, lo dice la Cassazione

Rimanenze finali magazzino
Rimanenze finali di magazzino: il 2020 volge al termine
22 Dicembre 2020
Snc o Srl vantaggi e svantaggi
Snc o Srl? Vantaggi e svantaggi anche post Covid
23 Febbraio 2021
Gestione INPS per soci e amministratori srl

Gestione INPS per soci e amministratori srl

Soci e amministratori di srl non sono più obbligati ad iscriversi alla gestione commercianti INPS ai fini del versamento dei contributi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una recentissima decisione (ordinanza n. 1759/2021) che ha finalmente risolto l’annosa questione dei contributi commercianti per soci e amministratori di srl. È stata infatti esclusa la doppia posizione contributiva per questi soggetti, che da oggi non sono più obbligati al doppio versamento sia dei contributi dovuti per la gestione commercianti, sia ai contributi dovuti per la gestione separata INPS.

È il tipico esempio del lavoratore dipendente che esercita anche attività autonoma. Ma cerchiamo di fare maggiore chiarezza sul punto.

Gestione separata INPS: contributi commercianti per soci e amministratori di srl

Il principio della doppia contribuzione amministratori INPS permane, ma con una precisazione: le eventuali prestazioni intellettuali svolte dall’amministratore di una srl non presentano da sole le caratteristiche per poter iscrivere il socio alla gestione commercianti.

Su questo punto sono stati chiamati a fare chiarezza gli Ermellini (è così che i giudici della Suprema Corte di Cassazione vengono chiamati dagli addetti ai lavori) con l’ordinanza del 27 gennaio 2021.

In precedenza, infatti, soci e amministratori di srl versavano:

  • Contributi commercianti, in relazione al reddito d’impresa prodotto dalla società;
  • Contributi legati alla gestione separata INPS, in relazione all’eventuale retribuzione come amministratore.

Una doppia posizione contributiva, quindi che traeva origine dall’art 12, co. 11 del D.L. 78/2010, secondo cui:

le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS”.

Si trattava in effetti di un principio di alternatività della contribuzione, sulla base della prevalenza dell’attività svolta. Ma applicabile solo alle gestioni dipendenti, commercianti, artigiani e coltivatori diretti: si imponeva una doppia iscrizione a quei soci amministratori di srl che svolgevano anche una seconda attività soggetta a gestione separata.

La gestione commercianti INPS cos’è?

La gestione speciale INPS dei commercianti è la specifica forma contributiva prevista dall’Istituto previdenziale principalmente per gli imprenditori commerciali, ma non solo.

In base alla normativa attualmente in vigore, tutti coloro che esercitano un’attività del settore terziario, compresi eventuali collaboratori, sono obbligati a iscriversi nella gestione previdenziale Inps commercianti.

In particolare sono obbligati all’iscrizione presso la gestione Inps commercianti chi esercita:

  • attività commerciali
  • attività turistiche
  • attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, anche finanziari
  • tutte le relative attività ausiliarie

I soci devono iscriversi alla gestione commercianti INPS?

La risposta è sì.

Nello specifico, possono essere iscritti i soci:

  • di società in nome collettivo (Snc) ed i loro familiari coadiutori;
  • di società di fatto;
  • accomandatari di società in accomandita semplice (Sas);
  • accomandanti delle società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori degli accomandatari;
  • di società a responsabilità limitata(Srl); per questi ultimi non è richiesto il requisito del possesso della piena responsabilità dell’impresa, né dell’assunzione di tutti gli oneri e rischi relativi alla sua gestione.

La doppia contribuzione per soci amministratori srl: contributi commercianti e contributi per gestione separata

Cosa accadeva dunque in tutti quei casi (e sono tanti!) in cui un socio era al contempo sia amministratore, che socio lavoratore?

La prassi ha sempre ritenuto che fossero obbligatorie:

  • sia l’iscrizione presso Inps commercianti per l’attività espletata nell’impresa come socio amministratore, in quanto attività che serve a produrre redditi per l’impresa e quindi ricade nella previsione della contribuzione d’impresa;
  • sia l’iscrizione presso Inps gestione Separata, per l’attività professionale svolta in qualità di amministratore ed il conseguente reddito percepito dal singolo per l’incarico svolto.

Se l’attività commerciale era svolta in forma di società, l’iscrizione all’Inps commercianti è obbligatoria per i soci che partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; la società deve essere inoltre organizzata o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.

Non più obbligo doppia contribuzione per soci e amministratori di srl

Il problema che si presentava per moltissime figure professionali ibride era che avevano l’obbligo di versare contributi alle due gestioni previdenziali.

La decisione della Corte di Cassazione interviene appunto su questo obbligo. Non viene quindi esclusa la possibilità della doppia iscrizione, ma viene enunciato un principio molto più importante:

Le mansioni intellettuali da sole svolte dall’amministratore di una srl non presentano da sole le caratteristiche necessarie per poterlo iscrivere alla gestione commercianti INPS obbligandolo al versamento dei contributi commercianti.

L’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore e regolarmente retribuita è soggetta solo a contribuzione per la gestione separata INPS, nei limiti del corrispettivo percepito. Ma questo incarico non vale di per sé solo a far inquadrare l’amministratore nella gestione commercianti INPS.

Se l’INPS vorrà iscrivere il socio – amministratore della srl alla gestione commercianti, sempre secondo la Cassazione, dovrà dimostrare la partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.

Per rimanere sempre aggiornato sulle novità concernenti il mondo delle PMI resta sintonizzato sul nostro blog o chiamaci per una consulenza personalizzata!

Ti affiancheremo suggerendoti la soluzione migliore per la tua specifica situazione.

Scrivici su whatsapp
Scan the code